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Procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona e notifica della richiesta di revoca o sostituzione delle misure cautelari – Nota a Cass. 17156/2022

Dott.ssa Rossella Di Martino

Sintesi

Nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di sostituzione o revoca della misura cautelare deve esser notificata presso il difensore della persona offesa oppure alla persona offesa.

Nel caso di decesso della persona offesa, invece, a norma dell’ art. 299 c.p.p. la notifica deve essere estesa ai prossimi congiunti o alla persona legata da una relazione affettiva e stabilmente convivente.

Orbene, secondo la Direttiva 2012/29/UE si individua l’esigenza di assicurare alla persona offesa – mediante la preventiva informazione – una maggiore protezione al fine di garantire l’interlocuzione con l’autorità giudiziaria attraverso un contraddittorio cartolare in merito all’oggetto della richiesta.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 15 gennaio 2021, aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’imputato, avverso l’ordinanza della Corte d’Assise di Napoli che aveva rigettato la sua richiesta di sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere con una meno afflittiva allo stesso applicata per i reati di duplice omicidio pluriaggravato, detenzione e porto d’armi comuni da sparo ed occultamento di cadaveri.

L’appellante, però, non aveva notificato l’istanza ai prossimi congiunti delle persone offese/vittime del plurimo omicidio ed occultamento di cadaveri.

il Tribunale di Napoli ha ritenuto che dall’omessa comunicazione consegue la nullità del provvedimento adottato poiché la notificazione è sempre dovuta nonché obbligatoria anche quando l’istanza è fatta personalmente dalla parte interessata e perché non era stata rispettata la condizione relativa alla sussistenza del contraddittorio nei confronti dei familiari delle vittime.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 17156/2022 hanno riconfermato che l’interesse ad impugnare sancito dall’ art. 568, co. 4  c.p.p. deve essere effettivo, individuato nella finalità negativa di rimuovere una situazione di svantaggio processuale.

Si deve poi annotare che la Suprema Corte ha ritenuto che l’art. 299, co. 4-bis  c.p.p. debba essere letto in relazione all’ art. 90-bis c.p.p. condividendo la medesima ratio ossia che i plurimi obblighi informativi o preliminari devono essere adempiuti nei confronti della persona offesa dal suo primo contatto con l’autorità procedente come anche un obbligo informativo preventivo verso la persona offesa gravante sulla parte richiedente la revoca o la sostituzione di una delle misure cautelari  applicate in procedimenti aventi a oggetto delitti commessi con violenza alla persona, in vista dell’esercizio da parte della persona offesa del suo diritto alla partecipazione alla vicenda cautelare e all’interlocuzione, anche con la presentazione di memorie.

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