
Recentemente, in data 31 Ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 162/2022 recante due provvedimenti penali necessari ed urgenti in tema di ergastolo ostativo e di vatatio legis.
Il decreto legge si compone di sei articoli: i primi quattro precisano alcune disposizioni della legge sull’ordinamento penitenziario (artt. 4-bis, 21 e 30-ter) e sulle leggi complementari (D.L. n. 152/1981 e L. n. 646/1982) in materia di concessione di benefici a detenuti e internati non collaboranti, tema che coinvolge reati gravi legati ai fenomeni associativi.
L’ergastolo ostativo esclude da benefici come la liberazione condizionale, il lavoro all’esterno, i permessi premio e la semilibertà i detenuti condannati all’ergastolo per una serie di reati che non collaborino con la giustizia: che non diventino, quindi, “pentiti”.
Secondo le cifre fornite dal Garante Nazionale delle persone private della libertà nel 2021, in Italia i detenuti per reati ostativi sono 1.259, il 70 per cento degli ergastolani totali.
In pratica, le persone detenute che scontano un ergastolo “normale” sono una netta minoranza e proprio per questo motivo la Corte Costituzionale aveva sollecitato il Parlamento affinché intervenisse per disciplinare, anche a fronte degli orientamenti della CEDU.
L’orientamento del governo Meloni è piuttosto chiaro: l’ergastolo ostativo va mantenuto.
Il decreto legge stabilisce che non sia però la collaborazione del detenuto l’unico strumento per accedere ai benefici di legge.
Per usufruirne, il detenuto dovrà dimostrare di aver aderito a specifiche condizioni, dovrà dimostrare di aver “adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna” o, se questo non sarà possibile, “dimostrare l’assoluta impossibilità di tale adempimento” allegando alla richiesta di usufruire dei benefici elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza”.
I detenuti per reati connessi all’associazione di stampo mafiosa, di scambio politico-elettorale di tipo mafioso, violenza sessuale, su minore e di gruppo, tratta illecita di migranti, traffico illecito di sostanze stupefacenti, induzione e sfruttamento della prostituzione minorile e pornografia minorile non potranno comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena, o almeno 30 anni in caso di condanna all’ergastolo.
Di fatto, il decreto legge non porta grandi modifiche per i detenuti sottoposti al regime dell’ergastolo ostativo quindi spetterà infatti ai detenuti l’onere di dimostrare il ravvedimento anche senza la collaborazione, rendendo così quasi impossibile accedere concretamente ai benefici penitenziari.