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Compravendita di criptovalute ed autoriciclaggio – nota a Cass. 27023/2022

Compravendita di criptovalute

Dott.ssa Rossella Di Martino

Sintesi:

L’utilizzo del denaro proveniente dalla commissione di truffe per l’acquisto di criptovalute tramite l’effettuazione di una serie di bonifici bancari con i quali le somme di provenienza illecita sono impiegate per comprare moneta virtuale: integra il delitto di autoriciclaggio.

Il fatto

Nel caso di specie, i giudici di merito cautelare avevano rilevato che la rilevanza è data dal luogo di impiego del denaro – provento delle truffe a prezzo di acquisto di bitcoin – ove confluivano i conti correnti accessi online tramite piattaforma informatica; esso si presta ad agevolare condotte illecite, poiché è possibile, in questo caso, garantire un alto grado di anonimato.

Tra l’altro, quest’ipotesi di truffa online ex art. 640 ter c.p. configura l’aggravante della minorata difesa con riferimento all’approfittarsi delle condizioni del luogo quando l’autore del reato abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall’utilizzazione dello strumento della rete esplicitando con completezza motivazionale le ragioni di gravi indizi di colpevolezza con riferimento di detta aggravante – vedi Cass. 28070/2021

La sentenza della Corte di Cassazione, n. 27023/2022 qui in commento, mette in rilievo l’impressionante serialità degli episodi, le abilità tecniche non comuni per realizzare i furti d’identità strumentali alle truffe, la predisposizione di mezzi per realizzare altri delitti, la capacità di imprimere ai profitti illeciti una sorte destinata ad assicurare che i rischi siano compensati da adeguati benefici – tutti elementi che rendono concreto ed attuale il pericolo di recidiva escludendo che in ambiente extra-murario l’imputato possa astenersi dalle condotte delittuose in relazione ai reati commessi da remoto con uso spregiudicato dei mezzi informatici.

Dette condotte integrano il reato di auto-riciclaggio ex art. 648 ter 1 c.p. .

Osservano i giudici di legittimità che le criptovalute possono essere ricondotte nell’ambito delle attività speculative in quanto l’acquisto implica il tentativo di raggiungere un utile anche assumendosi il rischio di considerevoli perdite.

Inoltre il trasferimento delle somme non appena accreditate mai riscosse, attraverso disposizioni online in favore di un altro conto tedesco intestato alla piattaforma di scambio di bitcoin, pone in essere un investimento di profitti illeciti in operazioni finanziarie idonee ad ostacolare la tracciabilità e la ricostruzione della dinamica delittuosa del denaro.

Infatti, nonostante il D.Lgs. n. 90/2017  attuativo della IV Direttiva Antiriciclaggio, i meccanismi di controllo dettati non hanno potuto evitare l’impiego delle criptovalute nel cosiddetto darkweb .

Dunque, per la Corte di Cassazione, la moneta virtuale non può essere esclusa dall’ambito degli strumenti finanziari ai fini di una corretta lettura dell’art. 648 ter.1 c.p.

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