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Riforma della giustizia penale: le principali novità

Riforma della giustizia penale

Dott.ssa Rossella Di Martino

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 150 del 10.10.2022, coordinato dal Ministro della Giustizia, Marta Cartabia, entrato in vigore dal 30 dicembre 2022, in attuazione della legge delega n. 134 del 27 settembre 2021.

Il decreto, composto da novantanove articoli, racchiude una disciplina organica e lineare che propone diversi obiettivi (già indicati nel P.N.R.R.), tra cui, la digitalizzazione della giustizia penale e lo sviluppo del processo penale telematico, l’accelerazione dei tempi e la riduzione del numero dei procedimenti, la riforma del sistema sanzionatorio e la promozione della c.d. “giustizia riparativa”.

Una vera “svolta” che, almeno sulla carta, sembra fornire un passo decisivo per combattere lo stato di inefficienza della giustizia italiana.

Tra gli interventi forse più attesi da parte degli “addetti ai lavori” spicca l’introduzione del processo penale telematico.

Su questo aspetto è stata prevista la possibilità di depositare telematicamente atti, documenti, istanze e memorie, garantendo, così, maggiore integrità, autenticità, e, soprattutto, accessibilità e celerità nell’effettuare notifiche presso il domicilio digitale.

Verso la medesima finalità di “transizione digitale” è stata introdotta anche la possibilità di acquisire la prova dichiarativa mediante registrazione audiovisiva e la possibilità di partecipare a distanza alle udienze, attraverso collegamento audiovisivo.

Quello che, per alcuni, rappresenta uno “schiaffo” al principio di oralità e immediatezza del processo penale, per molti, invece, rappresenta una provvida riforma che finalmente investe il processo penale.

Questo aspetto della riforma, dato l’impatto avuto sul trattamento dei dati personali, ha ricevuto il parere favorevole dell’Autorità Garante dei dati personali , il quale aveva, tuttavia, suggerito maggiori garanzie per i dati di tutti coloro che sono coinvolti nel procedimento penale.

Sul punto rappresenta una risposta concreta la previsione, prevista dall’art. 41, comma 1, lett. h) del suddetto decreto, che, nella parte delle “Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale”, ha introdotto l’art. 64 ter rubricato “diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini” secondo cui la persona che ha beneficiato di una sentenza di proscioglimento, non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può chiedere che sia disposta la de-indicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali, riportati nel provvedimento.

Un’innovazione piuttosto attesa, viste le implicazioni recenti del diritto all’oblio (si veda il caso Google-Spain del 2014), ma che, senza dubbio, lascia ancora aperti numerosi spazi di riflessione circa il difficile rapporto tra riservatezza e diritto di cronaca giornalistica.

Allo scopo di risolvere il problema dell’eccessiva durata dei processi – che ha portato, in più occasioni, alla condanna dell’Italia da parte della Corte EDU per violazione dell’art. 6 CEDU – la riforma ha cercato di accelerare le diverse fasi del procedimento penale.

In particolare ha ridefinito i termini di durata delle indagini preliminari, a seconda della gravità del reato, modificando in senso restrittivo la disciplina della proroga.

Ha introdotto forme di controllo giurisdizionale sull’inerzia del Pm al momento dell’iscrizione della notizia di reato, al termine delle indagini o dopo la notifica dell’avviso ex art. 415 bis c.p., unitamente a un meccanismo di Discovery completa degli atti di indagini laddove il Pm non decida per l’esercizio dell’azione penale entro i termini i previsti.

A ciò si aggiunge un intervento in materia di notificazioni che ha individuato, per l’imputato non detenuto, la possibilità di effettuare personalmente solo la prima notificazione mentre per le successive è prevista la consegna al difensore di fiducia o nominato d’ufficio.

Sulla stessa scia si inserisce la riformulazione della regola di giudizio per l’archiviazione e per la sentenza di non luogo a procedere il cui presupposto dovrà essere individuato nella circostanza che gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna o applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.

Di grande impatto è stata inoltre la riforma dell’art. 550 c.p.p. che dispone la citazione diretta a giudizio per delitti o contravvenzioni puniti con la pena non superiore al massimo a quattro anni.

É stata inoltre prevista un’udienza di comparizione pre-dibattimentale che può terminare con la sentenza di non luogo a procedere e, rispetto al regime delle impugnazioni, resta centrale la decisione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti che, tuttavia, possono chiedere di parteciparvi.

Infine la riforma mira a garantire la certezza e celerità delle iscrizioni, anche a tutela del soggetto indagato, introducendo la possibilità per la parte di richiedere al giudice l’accertamento della tempestività dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato e l’eventuale retrodatazione della stessa nonché l’introduzione di uno specifico rimedio (l’opposizione al decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero) per i casi nei quali la perquisizione non abbia avuto esito in un sequestro.

Dopo anni di attesa viene infine introdotto un rimedio “aperto” in base all’art. 628 bis c.p.p. per l’eliminazione degli effetti pregiudizievoli delle decisioni adottate in violazione della CEDU.

Speculare è stato, poi, l’obiettivo di deflazionare il contenzioso attraverso l’estensione dei reati procedibili a querela e l’ampliamento dell’ambito applicativo della causa di non punibilità in senso stretto prevista per particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131 bis c.p. dando rilievo, a differenza della precedente formulazione, anche alla condotta susseguente al reato ai fini della valutazione della tenuità dell’offesa.

A tale scopo, inoltre, è stata introdotta una riforma organica delle “pene sostitutive delle pene detentive brevi” applicabili all’esito del giudizio di cognizione in caso di condanna alla reclusione o all’arresto non superiori a quattro anni (semilibertà e detenzione domiciliare) o tre anni (lavoro di p.u.) o un anno (pena pecuniaria).

Il legislatore ha dimostrato di valorizzare l’istituto della giustizia riparativa, in linea con il disposto costituzionale dell’art. 27, comma 3 Cost.

Non a caso la stessa è stata espressamente definita come “ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore” ex art. 42, precisando, tra l’altro, che deve comunque conformarsi a vari principi, tra i quali la partecipazione attiva e volontaria delle parti, il coinvolgimento della comunità, la riservatezza, l’indipendenza dei mediatori ex art. 43 .

I programmi possono concludersi con esiti riparativi simbolici o materiali per cui l’autorità giudiziaria valuta lo svolgimento del programma e i suoi eventuali esiti per le determinazioni di competenza anche ai fini della remissione della querela e della sospensione condizionale.

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