
Sintesi
Per la Corte di Cassazione, Sez. Lav., è ragionevole e proporzionata la sanzione della destituzione irrogata al docente che intrattiene una relazione sentimentale e sessuale con una propria studentessa.
Tale condotta, infatti, integra una grave violazione dei doveri inerenti alla funzione e determina la rottura del rapporto di fiducia con l’istituto scolastico.
Il fatto
Un docente in servizio presso un Istituto scolastico superiore intratteneva, per un lungo periodo, una relazione sentimentale e sessuale con una propria studentessa minorenne.
L’Istituto scolastico, pertanto, avviato il procedimento disciplinare, disponeva nei suoi confronti la sanzione della destituzione e l’esclusione dall’accesso futuro a qualsiasi forma di pubblico impiego.
Avverso il suddetto provvedimento il docente proponeva ricorso innanzi la Sezione Lavoro del Tribunale di Milano deducendo la sproporzione, irragionevolezza e incongruità della sanzione irrogata.
Il Tribunale, tuttavia, con sentenza sentenza confermata dalla Corte d’appello di Milano, rigettava il gravame.
Di talché il docente ricorreva per Cassazione contestando alla Corte territoriale di non aver considerato – nel valutare favorevolmente la sanzione espulsiva – alcune circostanze fattuali determinanti (tra cui che l’alunna avesse compiuto la maggiore età nello stesso anno scolastico, che la madre fosse consapevole della relazione, che la relazione fosse scaturita da un iniziale interessamento della minore e che la stessa fosse consenziente e ricambiasse i sentimenti del docente).
Secondo la prospettazione del ricorrente il provvedimento disciplinare ha violato l’art. 2106 c.c. , nonché gli artt. 496 e 498 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (a cui rinvia il CCNL comparto scuola e comparto istruzione e ricerca), che dispongono l’applicazione delle sanzioni disciplinari secondo una scala di gradualità.
L’Amministrazione, infatti, non avrebbe dovuto disporre la destituzione ex art. 498 del D.Lgs. n. 297 del 1994, ma la più “morbida” sanzione della sospensione e dell’utilizzazione in compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente prevista dall’art. 496 del D.Lgs. n. 297 del 1994.
Occorre premettere che nel pubblico impiego (anche contrattualizzato) per valutare la congruità del licenziamento per giusta causa – come si evince dalla più recente giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. n. 123 e n. 188 del 2020) e di legittimità (cfr. Cassazione civile, Sez. lav., n. 19181/2022; n. 17597/2022; n. 5706/2017; n. 18858/2016) – il punto di partenza ineliminabile è il giudizio di riferibilità delle condotte addebitate al lavoratore alla fattispecie normativa nonché alle clausole contenute nella contrattazione collettiva.
Poiché la sanzione del licenziamento costituisce una extrema ratio e non può rappresentare un automatismo, tuttavia, il giudice è sempre tenuto a effettuare anche un giudizio di gravità e proporzionalità della sanzione valutando la portata oggettiva (gravità del fatto) e soggettiva (intensità del profilo intenzionale) della condotta rispetto alle circostanze del caso concreto.
La decisione
In linea con le suddette coordinate ermeneutiche, secondo la Corte di Cassazione in esame, con sent. n. 30955 del 20.10.2022 , la Corte territoriale ha correttamente sussunto il fatto concreto all’interno dell’art. 498 co 1, lett. a) D.Lgs. n. 297 del 1994 che dispone la destituzione in caso di “atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione”.
Tale fattispecie, infatti, si distingue nettamente dall’art. 496 D.Lgs. n. 297 del 1994 che prevede, invece, la sanzione conservativa della sospensione in caso di specifici atti che – pur se di particolare gravità ed integranti reato – “non conformi ai doveri specifici inerenti la funzione docente”, denotino “l’incompatibilità del soggetto a svolgere i compiti del proprio ufficio nell’esplicazione del rapporto educativo”.
Se, quindi, per applicare la destituzione è necessaria una violazione grave e diretta dei doveri inerenti la funzione, la sanzione conservativa si fonda, invece, su un semplice giudizio di “incompatibilità” tra il fatto di reato e la funzione docente.
Fermo restando la corretta sussunzione del fatto nella fattispecie astratta (il punto accertamento), la Corte d’appello ha, infine, correttamente esaminato le circostanze del caso concreto da cui ha desunto l’oggettiva gravità (in particolare l’età minore della alunna, la durata della relazione, il fatto che essa fosse stata riallacciata dopo l’intervento della madre dell’allieva, la consumazione di rapporti sessuali) e l’intenzionalità della condotta.
Orbene stante l’oggettiva gravità della condotta e la volontarietà del comportamento del docente ha, in definitiva, valutato favorevolmente l’operato della sentenza impugnata rigettando il ricorso.