
- Massima
In difetto di prova sulla maggiore gravità del fatto contestato, il giudice, al fine di selezionare la tutela applicabile in favore del lavoratore licenziato, può accertare giudizialmente la condotta addebitata e ricondurla in una previsione del CCNL che, anche se con clausole generali ed elastiche, punisca l’illecito con sanzione conservativa.
- Il caso
Il signor Tredenti, operaio specializzato in seno alla Scopazza S.r.l. ed attivo presso lo stabilimento di Piccati, s’allontanava da quest’ultimo per recarsi alla tavola calda sita di fronte ed ivi consumare il pranzo.
Mentre stava rientrando in azienda, però, veniva fermato da una pattuglia dei Carabinieri i quali, durante la perquisizione, trovavano nella tuta da lavoro, recante il logo dell’Azienda, 25 grammi di hashish.
Per tale motivo il Tredenti veniva tratto in arresto.
La notizia ha avuto un rilevante clamore mediatico, al punto da essere pubblicata su un quotidiano locale, suscitando i malumori dei datori di lavoro.
Ciò spingeva la Scopazza S.r.l. a licenziare il Tredenti colpevole di aver arrecato, con la propria condotta, un grave pregiudizio al nome commerciale della società.
L’operaio, pertanto, impugnava la sanzione espulsiva innanzi al Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro che, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la Società a pagare al dipendente un’indennità risarcitoria pari a 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Contro la sentenza entrambe le parti proponevano reclamo ai sensi dell’art. 1 co. 58 L. n. 92/2012 (ormai abrogato dall’articolo 37, co. 1, lett. e del D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ma con effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023) innanzi alla Corte d’appello di Roma che, tuttavia, confermava la gravata sentenza, compensando le spese di lite.
La sentenza era, pertanto, impugnata con ricorso per Cassazione in via principale dall’operaio e, in via incidentale, dalla Società datrice di lavoro.
Con sent. n. 21679/2018, accolto il primo motivo di ricorso principale e rigettato quello incidentale, la Corte di legittimità ha, dunque, cassato la pronunzia del consesso distrettuale, rinviando l’esame della vicenda a quest’ultimo, ma in diversa composizione.
Di talché la Corte di rinvio, sulla scorta dei principi di diritto enunciati dagli Ermellini, ha ordinato la reintegrazione del Tredenti e condannato la società a corrispondergli un’indennità risarcitoria pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Contro la pronunzia testé indicata, la Scopazza ha nuovamente proposto ricorso per Cassazione, deducendo, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 4 e 5, della L. n. 300 del 1970 (Statuto dei Lavoratori) .
Secondo la prospettazione della società, infatti, la Corte distrettuale avrebbe, invero, errato nell’applicare la tutela reintegratoria cd. attenuata la quale, ai sensi del predetto art. 18 co. 4 St. lav., si configura come ipotesi eccezionale (a dispetto della tutela indennitaria cd. forte), confinata alle ipotesi di insussistenza del fatto contestato al lavoratore e della condotta inadempiente che il CCNL punisce con sanzione conservativa e presuppone, comunque, il consapevole abuso del potere disciplinare da parte del datore di lavoro (ovvero la preventiva conoscenza dell’illegittimità del provvedimento espulsivo).
Il Giudice del rinvio, inoltre, non avrebbe potuto applicare la tutela reale riconducendo il fatto contestato ad una previsione collettiva che, tuttavia, non conteneva una puntuale tipizzazione dell’illecito.
Secondo la società ricorrente, infatti, quando la condotta sanzionata non è tipizzata espressamente, il giudice non può individuare la tutela applicabile utilizzando l’interpretazione analogica o anche solo estensiva.
L’opera di sussunzione di un’ipotesi non tipizzata nella previsione del CCNL sarebbe possibile, dunque, solo ove questa dovesse prevedere un’elencazione esemplificativa e non tassativa delle fattispecie di inadempimenti a cui è collegata la sanzione conservativa.
- La decisione
I Giudici di Piazza Cavour, con l’ordinanza n. 5599 del 23 febbraio 2023 , hanno ritenuto infondate le deduzioni della Scopazza, confermando le deduzioni della Corte di rinvio.
Quest’ultima, infatti, conformemente al mandato ricevuto, aveva rivalutato il fatto sulla base delle risultanze istruttorie evidenziando, altrettanto correttamente, che la parte datoriale – sulla quale ricade l’onere probatorio – non aveva fornito sufficienti prove che la condotta del Tredenti avesse integrato il giudizio di gravità oggetto di contestazione.
In particolare, secondo la Corte d’appello, non vi era stata prova che la detenzione dello stupefacente fosse stata finalizzata allo spaccio o comunque al “consumo di gruppo” tra i colleghi (coinvolgendo quindi l’intera azienda), così come vi era stata prova dell’asserito discredito prodotto a danno della società (considerando che la testata giornalistica era diretta a un pubblico esclusivamente locale).
Su queste basi la Corte territoriale ha ritenuto che la fattispecie potesse essere, invece, ricondotta all’ipotesi descritta dall’art. 32 del CCNL di settore che prevede, a carico del lavoratore, la sanzione conservativa.
Quest’ultima disposizione dispone la sanzione conservativa in relazione ad uno spettro indefinito di possibili comportamenti, connotati dalla trasgressione all’osservanza del contratto o dalla commissione di qualsiasi mancanza comportante pregiudizio alla morale, all’igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.
Tale formulazione, tuttavia, anche se generica, a differenza di quanto indicato dalla ricorrente, non rappresenta un ostacolo all’applicazione della corrispondente tutela reale.
Secondo la Corte di legittimità, infatti, l’applicabilità della tutela reale non trova ostacolo nella modalità di formulazione della disposizione collettiva di specie .
L’utilizzo di clausole generali consente all’interprete – per individuare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, co. 4 e 5 della L. 300/1970 – di sussumere la condotta addebitata al lavoratore e accertata in concreto giudizialmente nella previsione contrattuale che punisce l’illecito con sanzione conservativa.
Come, infatti, rilevato da parte della recente giurisprudenza (cfr. Cass. n. 11665/2022 ciò non rende la sanzione sproporzionata in quanto tale giudizio (di proporzionalità) è stato già eseguito – ex ante – dalle parti sociali attraverso la previsione del CCNL.
In definitiva, la condotta addebitata al Tredenti – per come ricostruita dalle risultanze istruttorie – ben poteva essere ricondotta nella predetta previsione del CCNL che, ancorché generica, applica la sanzione conservativa della reintegrazione nel posto di lavoro del dipendente.
Sulla base di tali considerazioni la Corte respinge il ricorso dell’Azienda e regola le spese di lite secondo soccombenza.
Tutti i nomi utilizzati nel presente commento sono di fantasia.