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Frazionamento della pretesa creditoria e abuso del processo. Nota a Cass. civ., Sez. III, del 03.03.2023, n. 6513

Avv. Valerio Bottiglieri

Sommario: 1. Massima – 2. Il caso – 3. La decisione – 3.1. L’abuso del processo e il frazionamento della pretesa creditoria – 4. Osservazioni conclusive

1.Massima

Il creditore munito di più titoli esecutivi nei confronti del medesimo debitore assume una condotta contraria a buona fede se, senza alcun vantaggio o interesse, effettua tanti pignoramenti del medesimo credito, quanti sono i titoli di cui dispone.
In tal caso il giudice dell’esecuzione, riuniti i procedimenti, liquida al creditore procedente le sole spese ed i soli compensi professionali corrispondenti a quelli strettamente necessari per la notifica d’un solo precetto e d’un solo pignoramento, di valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.

2.Il caso

Tizio vantava plurimi crediti, di modesto importo, nei confronti del Comune di Roma.
Munito di sette diversi titoli giudiziali, notificava, pertanto, all’Amministrazione comunale sette precetti ed eseguiva sette pignoramenti presso terzi.
Il Giudice dell’esecuzione, con ordinanza, riuniva i pignoramenti e assegnava al creditore la somma dovuta a titolo di capitale e spese di precetto, in uno al rimborso delle spese della procedura esecutiva e onorari come se l’azione esecutiva fosse stata unitaria.
Tizio si opponeva all’ordinanza, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e contestava la mancata liquidazione delle spese successive all’ordinanza di assegnazione nonché la sottostima dei compensi professionali.
Il Tribunale di Roma, tuttavia, con sent. n. 15086/2020, rigettava l’opposizione di Tizio condannandolo, inoltre, al pagamento di una somma ulteriore, ai sensi dell’art. 96, co. 3 c.p.c. .
Tizio, pertanto, ricorreva per Cassazione deducendo che la scelta di avviare plurime procedure esecutive non potrebbe ridondare a sfavore del creditore.
Ed, inoltre, liquidare i compensi professionali, come se il creditore avesse introdotto una sola procedura esecutiva, attribuirebbe al difensore un compenso indecoroso per il prestigio della professione.
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3.La decisione

La Corte di Cassazione, con sent. n. 6513/2023 , conferma la legittimità dell’operato del Tribunale che, al fine di calcolare le spese di lite e i compensi professionali dovuti, correttamente aveva disposto la riunione delle procedure esecutive introdotte dal creditore considerandole come unitarie.
Le distinte procedure esecutive erano state introdotte, infatti, pressoché contestualmente, da parte del medesimo creditore procedente, nei confronti del medesimo debitore e verso il medesimo terzo pignorato.
La scelta di “frazionare” la pretesa creditoria è stata pertanto violativa del principio di correttezza e buona fede ancorché non ancorata ad un interesse oggettivo del creditore.
Il Tribunale, pertanto, aveva liquidato correttamente le spese processuali, stante il disposto dell’art. 92 c.p.c. secondo cui il giudice “può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue”.
Tale norma, chiarisce la Corte, si fonda sul principio di autoresponsabilità, di cui è espressione l’art. 1227 c.c., e si applica anche alle procedure esecutive.
Applicare il principio di autoresponsabilità alla materia delle spese processuali comporta l’irripetibilità delle spese sostenute senza alcun vantaggio come nel caso di specie ove nulla avrebbe impedito a Tizio di procedere esecutivamente uno actu.
Frazionando l’azione esecutiva, invece, Tizio, (si ribadisce) senza trarre alcun reale vantaggio, ha solo aggravato inutilmente la posizione del debitore e pertanto non può chiedere la liquidazione di spese processuali e compensi superflui per effetto di una condotta scorretta.
Riuniti i procedimenti, al creditore procedente possono essere liquidate solo le spese e i compensi professionali strettamente necessari per la notifica di un solo precetto e un solo pignoramento, di valore pari alla somma dei titoli esecutivi separatamente azionati.
Su queste basi la Corte di Cassazione respinge il ricorso e condanna Tizio al pagamento delle spese processuali.
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3.1. L’abuso del processo e il frazionamento della pretesa creditoria

La Cassazione, con la sentenza in commento, torna ad affrontare il difficile tema del c.d. abuso del processo.
Come noto una condotta “abusiva”, ovvero contraria al principio di correttezza e buona fede, può, infatti, manifestarsi anche in sede processuale.
Il diritto di agire e resistere in giudizio, pur essendo costituzionalmente garantito, ai sensi dell’art. 24 Cost. , è comunque limitato dal divieto di abusarne.
Se, tuttavia, si riconosce pacificamente la figura dell’abuso del processo, non c’è ancora univocità rispetto alla sanzione da applicare per chi agisce o resiste in giudizio abusivamente.
Sul punto secondo una ricostruzione, come peraltro riconosciuto in tema di abuso del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 3947/2010), la controparte può presentare l’exceptio doli generalis e chiedere al giudice di dichiarare l’inammissibilità della domanda.
Per altra impostazione, invece, questa soluzione non solo non è prevista dal sistema, ma è troppo severa in quanto rischia di depotenziare il diritto del creditore.
E’ quindi più ragionevole sanzionare la condotta di parte con il governo delle spese, condannando il soggetto al pagamento delle spese processuali ex art. 96 co 1 c.p.c. ed, eventualmente, riconoscere la responsabilità aggravata prevista dall’96 co 3 c.p.c. (che trova il suo speculare nel processo amministrativo nell’art. 26 c.p.a. .

Il leading case in materia di abuso del processo è rappresentato dalla disarticolazione della pretesa creditoria.
Sul punto la Corte di Cassazione si è pronunciata a più riprese.
Con la sentenza, resa a Sez. Un. n. 23726 del 15.11.2007 , la Corte ha stabilito che se il credito è unitario il frazionamento della pretesa creditoria è contrario a buona fede.
In questo caso la richiesta di adempimento frazionato sottende, infatti, un comportamento scorretto priva di una vera giustificazione se non quella di ledere il debitore determinando, a suo danno, il prolungamento coattivo del vincolo e l’aggravio di spese processuali.

Ciò, per di più, determinando anche un pregiudizio per l’ordinamento a causa del possibile contrasto di giudicati tra giudizi in astratto connessi nonché il rischio di non dettare una regola definitiva sulla vicenda sostanziale oggetto di giudizio.
Il sistema processuale, infatti, esprime l’esigenza di una trattazione unitaria dei processi che attengono alla medesima vicenda esistenziale.

Con riguardo a crediti unitari, pertanto, la Cassazione non ha dubbi: la disarticolazione della pretesa unitaria è sempre esclusa e senza necessità di verificarlo in concreto in quanto la parte può disporre della situazione sostanziale (del diritto di credito), ma non della situazione processuale (l’oggetto del processo).
Il giudice pertanto, d’ufficio o su eccezione di parte (sollecitando il contraddittorio ai sensi dell’art.183 c.p.c.), può rilevare l’abuso del processo del creditore.

Con la successiva sentenza, resa a Sez. Un. n. 4090 del 2017 , la Corte ha, inoltre, precisato che laddove, tuttavia, in un rapporto di durata, il creditore vanti più titoli differenti originati dallo stesso rapporto presupposto (medesimo fatto costitutivo) il frazionamento è concesso se sussiste la prova di un interesse oggettivo del creditore al frazionamento.
I crediti distinti derivanti da rapporti complessi, infatti, possono maturare in tempi diversi, avere diversa natura, fondarsi su diversi presupposti in fatto e in diritto, essere soggetti a diversi regimi di prescrizione e di onere probatorio ed infine non essere necessariamente tutti certi, liquidi ed esigibili.

Pretendere in questi casi sempre la richiesta unitaria dal creditore può essere controproducente per il creditore nonché in violazione del principio di economia processuale ed effettività della tutela, compromettendo la pronta realizzazione del credito.
La Corte di legittimità, tuttavia, non bisogna né accertare la presenza di intenti fraudolenti o emulativi (la mala fede), né di indagare i comportamenti processuali del creditore, ma di accertare un interesse oggettivo del creditore al frazionamento.
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4.
Osservazioni conclusive

La Cassazione, con le pronunce richiamate, tuttavia, non fornisce una soluzione definitiva in relazione alle conseguenze di una inammissibile disarticolazione della pretesa creditoria.
Resta quindi da capire se il giudice potrà dichiarare l’inammissibilità delle domande oppure ricorrere al governo delle spese e disporre la riunione delle pretese creditorie frazionate.
Con la sentenza in commento, la giurisprudenza opta per la seconda soluzione riunendo le domande e condannando il creditore alle spese con eventuale applicazione dell’art. 96, co. 3 c.p.c.
Il problema di quest’impostazione, tuttavia, è che, come avvenuto nel caso di specie, rappresenta un’alternativa possibile purché le varie cause proposte pendano nella stessa fase.
Ecco perché allo stato, nonostante sia stato sdoganato il tema dell’abuso del processo, resta irrisolto il problema delle conseguenze da applicare

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